Spedizione Ricetta

La nuova ricetta del Servizio Sanitario e il Sistema TS (tessera sanitaria)
(monitoraggio della spesa sanitaria).
In attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie‚ secondo l’articolo 50 del Decreto Legge 269/03‚ convertito nella Legge 326/03.
Nuovi disciplinari tecnici sulla ricetta SSN e sulle modalità di trasmissione dati‚ pubblicati sulla GU SO del 11-04-2008 

 

 
DM 17-3-08 (Ricetta SSN) Comma 2 articolo 50 - DISCIPLINARE TECNICO DELLA RICETTA SSN E SAS

 

DM 18-3-08 (trasmissione dati)  Comma 5 articolo 50 -
 
 
SPEDIZIONE RICETTA BIANCA
La corretta spedizione di una ricetta medica
 
La ricetta medica è il documento‚compilato da un professionista abilitato‚che porta tutte le indicazioni e le norme che servono per la preparazione e la somministrazione di un medicamento.
 
Essa è indispensabile per la dispensazione in farmacia dei medicinali prescritti al paziente.
 
La ricetta è spedibile in farmacia soltanto se la compilazione è conforme alle disposizioni amministrative e regolamentari.
 
La ricetta medica può essere redatta dal medico:
 
- su ricettario personale (ricetta bianca) o
- su ricettario del SSN‚se convenzionato (MMG e/oPLS)
Le norme per la compilazione con prescrizione di medicinali‚per la spedizione‚per la validità e per la conservazione della ricetta sono determinate dalle seguenti fonti legislative:
 
- T.U.LL.SS 1934;
- R.D. n.1706/38;
- D.Lvo n.219/2006 Codice Comunitario dei medicinali per uso umano;
- DPR 309/90‚legge n.12/2001‚legge n.49/2006;
- F.U. vigente;
- Rapporto di convenzione dei MMG e/o PLS (270/00) e dei Farmacisti col SSN (D.P.R. n.371/98) ed i relativi accordi regionali;
- D.M. 18 maggio2004 ricette mediche a lettura ottica;
- Decreto 17 marzo 2008 pubblicato in G.U. n.86 del 11/04/2008.
La corretta spedizione di una ricetta medica redatta su ricettario personale (ricetta bianca)


Ricetta ripetibile (art.88 D.Lvo 219/06)
 
Validità:  Sei mesi a partire dalla data di prescrizione
 
Ripetibilità: Per non più di 10 volte.
 
L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della vendita.
 
Formalismi: Il medico deve sempre compilare la ricetta con indicazione delle generalità data e firma.
 
Il farmacista ‚verificata la correttezza della compilazione‚spedisce la ricetta valida apponendo il timbro della farmacia‚la data di spedizione ed il prezzo praticato
 
Sanzioni
 
Vendita senza ricetta: Sanzione amministrativa da € 300‚00 a € 1.800‚00.
 
Vendita con ricetta non valida o mancata apposizione del timbro della farmacia: Sanzione amministrativa da € 200‚00 a € 1.200‚00.
 
Mancata apposizione del prezzo o della data di spedizione sulla ricetta: Sanzione Amministrativa da 3 a 18 milioni di lire.
 
Mancata conservazione in farmacia delle ricette di preparazioni galeniche per 6 mesi: Sanzione Amministrativa da 20 a 400 mila lire.
 
Chiusura della farmacia (discrezionale) e decadenza dell’autorizzazione in caso di recidiva.
 
Mancata apposizione del prezzo o della data di spedizione sulla ricetta: Sanzione Amministrativa da 3 a 18 milioni di lire.
 
Mancata conservazione in farmacia delle ricette di preparazioni galeniche per 6 mesi: Sanzione Amministrativa da 20 a 400 mila lire.
 
Chiusura della farmacia (discrezionale) e decadenza dell’autorizzazione in caso di recidiva.
 

 

 
Ricetta non ripetibile (art.89 D.Lvo 219/06)
 
Validità
 
30 giorni (escluso quello di rilascio) per prescrizioni di medicinali per uso umano.
 
Formalismi
 
Obblighi del medico:
 
Il medico deve compilare la ricetta indicando le sue generalità‚la data‚il nome e cognome del paziente (oppure il C.F.‚o entrambi) e deve apporre la firma.
 
Per la prescrizione deve indicare confezione e dosaggio (se in commercio ne è presente più di una)‚e il numero di confezioni.
 
Obblighi del farmacista:
 
Il farmacista‚verificata la correttezza della compilazione‚spedisce la ricetta valida apponendo il timbro‚la data di spedizione ed il prezzo praticato.
 
Il farmacista‚ conserva la ricetta per 6 mesi in originale ‚successivamente la distrugge con modalità tali che impediscono la diffusione dei dati personali del paziente.
 
In caso di indisponabilità dell’intero quantitativo prescritto‚è possibile la fornitura frazionata da parte della farmacia‚entro il periodo di validità della ricetta (30 giorni)‚con opportuna annotazione sulla ricetta stessa‚indicando il prezzo del medicinale dispensato con data e timbro.
 
Sanzioni:
 
Vendita senza presentazione di ricetta o con ricetta non valida:
 
Sanzione amministrativa da €500‚00 a €3.000‚00 e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell’ASL da 15 a 30 giorni.
 
Mancata apposizione del prezzo o della data di spedizione sulla ricetta:
 
Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di  Vecchie  lire.



Riepilogo dei formalismi per le ricette di uso umano
 
  RR
Ricetta ripetibile
RNR
Ricetta non ripetibile
Limitazioni alla prescrizione Nessuna Nessuna
Nome del paziente Non previsto Sì (o C.F.‚o iniziali)
Posologia Non prevista Non prevista (Sì per isotretinoina)
Validità Temporale 6 mesi - stupefacenti 30 giorni 30 giorni - (7 giorni isotretinoina)
Limiti quantitativi Ripetibile 10 volte (stupefacenti 3 volte) Non previsto (30 giorni di terapia per isotretinoina)
Conservazione Data‚prezzo e timbro Data‚prezzo e timbro
Adempimenti del farmacista Non prevista 6 mesi (poi si distrugge)

 

 
Decreto Ministero della Salute del 31 marzo 2008
Pubblicato G.U. n.86 del 11/04/2008
 
Art. 1 MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO  31 marzo 2008
Consegna da parte del farmacista‚ in caso di urgenza‚ di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta. (GU n. 86 del 11-4-2008 )IL MINISTRO DELLA SALUTEVisto l’art. 88‚ comma 2-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006‚ n. 219‚ come modificato daldecreto legislativo 29 dicembre 2007‚ n. 274‚ il quale prevede che il Ministro della salute‚ con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008‚ previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato‚ le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano‚ sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici‚ nonche’ le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private‚ individua le condizioni che consentono al farmacista‚ in caso di estrema necessita’ e urgenza‚ di consegnare al cliente che ne faccia richiesta‚ in assenza di prescrizione medica‚ un medicinale disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 88 o dall’art. 89; Sentite la Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e laFederazione ordini farmacisti italiani (FOFI); Sentite la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)‚ la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi di estrema necessita’ e urgenza la possibilita’ di consegna al cliente che ne faccia richiesta‚ in assenza di prescrizione medica‚ di un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica;Considerato che molti medicinali classificati come farmaci di automedicazione (OTC) o farmacivendibili senza prescrizione medica (SOP) gia’ consentono di far fronte‚ ad esempio in campo analgesico‚ ad alcune delle situazioni di urgenza;Rilevato che non appare in ogni caso opportuno prevedere‚ in applicazione della citata norma‚ ipotesi e condizioni che possano scoraggiare un appropriato ricorso a prestazioni mediche anche attraverso i servizi di continuita’ assistenziale e di pronto soccorso;Ritenuto comunque di prevedere un periodo sperimentale di attuazione della disciplina in questione per consentire eventuali integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza;
 
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato‚ le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;Decreta:
 
Art. 1.1. Il presente decreto individua‚ ai sensi dell’art. 88‚ comma 2-bis‚ del decreto legislativo 24 aprile2006‚ n. 219‚ e successive modificazioni‚ le condizioni che consentono al farmacista‚ in caso di estrema necessità e urgenza‚ di consegnare al cliente che ne faccia richiesta‚ in assenza di prescrizione medica‚ un medicinale disciplinato dal comma 2 dell’art. 88 o dall’art. 89 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 2.1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete‚ ipertensione‚ broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica‚ il farmacista può consegnare il medicinale‚ a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente e’ in trattamento con il farmaco‚ quali:a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali e’ prescritto il farmaco richiesto;b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante lapatologia per la quale e’ indicato il farmaco;c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante lapatologia cronica da cui il paziente e’ affetto‚ con indicazione del farmaco utilizzato per il relativotrattamento;d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista e’ tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina del presente decreto;e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
 
Art. 3.1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 2‚ qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di noninterrompere un trattamento‚ quale ad esempio l’ulteriore assunzione di un antibiotico‚ il farmacistapuo’ consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente e’ in trattamento con il farmaco‚ quali:a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che ilpaziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;b) esibizione‚ da parte del cliente‚ di una confezione inutilizzabile‚ ad esempio un flaconcinodanneggiato.
 
Art. 4.1. In aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3‚ il farmacista puo’ consegnare il medicinalerichiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o‚ comunque‚ raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.
 
Art. 5.1. In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista e’ tenuto a consegnare una sola confezione con il piu’ basso numero di unita’ posologiche del farmaco richiesto‚ fatta salva l’ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantita’ sufficiente ad assicurare la continuita’ del trattamento fino alla possibilita’ di contatto del paziente con il medico prescrittore.2. Il farmacista e’ altresi’ tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta e’ una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura.A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda‚ da inoltrare al medico‚ contenente la specificazione del medicinale consegnato.
 
Art. 6.1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili e’ ammessa nell’ipotesi disciplinata dall’art.4. La consegna del medicinale iniettabile e’ ammessa altresi’ nelle ipotesi previste dall’art. 2‚limitatamente all’insulina‚ e all’art. 3‚ limitatamente agli antibiotici monodose.2. Non e’ ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti‚ allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione‚ cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990‚ n. 309 e successive modificazioni.
 
Art. 7.1. Nei casi previsti dall’art. 2‚ lettera b)‚ quando il documento non indichi il farmaco da utilizzare neltrattamento‚ dall’art. 2‚ lettera d) e dall’art. 3‚ lettera b)‚ il cliente e’ tenuto a sottoscrivere unadichiarazione di assunzione di responsabilita’ circa la veridicita’ del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione e’ conservata dal farmacista ed e’ allegata al registro di cui al comma 2 del presente articolo.2.
 
Il farmacista annota su apposito registro‚ le cui pagine sono dallo stesso numerate‚ timbrate e siglate‚ la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto‚ riportando il nome del farmaco‚ le iniziali del paziente e la condizione‚ tra quelle previste dagli articoli 2‚ 3 e 4‚ che ha dato luogo alla consegna del farmaco.
 
Art. 8.1. Entro il mese di dicembre 2008 la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani(FEDERFARMA) e la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM)raccolgono e comunicano al Ministero della salute e all’AIFA i dati relativi alla numerosita’ e allatipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al presente decreto registrati fino alla data del 30novembre 2008‚ formulando eventuali proposte di modifica della presente disciplina. Taledocumentazione e’ trasmessa dal Ministero della salute‚ alla Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e alla Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI)‚ per le rispettive valutazioni.
 
Art. 9.1. Nulla e’ innovato per quanto riguarda l’erogazione di farmaci con onere a carico del SSN.2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.